Processo di revisione

§ 1. Esame preliminare

  1. I contributi pubblicati nella rivista „Przegląd Prawa Rolnego” sono sottoposti a revisione secondo le linee guida generali in materia di referaggio indicate dal Ministero Polacco della Scienza e dell’Istruzione Superiore.
  2. Ogni articolo proposto per la pubblicazione è sottoposto a un esame preliminare a cura del Comitato di Redazione (i criteri riguardano: attinenza alla linea seguita dalla rivista, adeguatezza sotto il profilo scientifico, adeguatezza formale). I testi per i quali viene accertata la non sussistenza dei suddetti requisiti di base vengono rimandati agli autori con la richiesta di apportare eventuali modifiche. Cittadinanza, origine etnica, razza, sesso, orientamento sessuale oppure convinzioni religiose e politiche degli autori non hanno nessuna pertinenza per la valutazione del contributo proposto.


§ 2. Regole di valutazione

  1. Gli articoli vengono sottoposti a doppio referaggio anonimo (double-blind review process). L’identità dei revisori dei singoli articoli non è rivelata agli Autori.
  2. I revisori seguono i criteri di valutazione indicati nel modulo di referaggio, vale a dire: carattere del testo, presenza di un titolo congruo dell’articolo, rilevanza del contributo e originalità del modo di inquadrare l’argomento discusso, adeguatezza nel definire la problematica di ricerca, metodo/approccio utilizzato, obiettivo e metodologia seguita, adeguatezza formale del contributo, completezza della letteratura e giurisprudenza analizzata, attinenza del tema dell’articolo rispetto alla linea seguita dalla rivista, limiti imposti alle soluzioni proposte nell’ambito della problematica dibattuta e contributo dell’autore alle conoscenze esistenti, adeguatezza argomentativa.
  3. I revisori sono tenuti a rispettare le regole di natura etica previste per le pubblicazioni nella rivista „Przegląd Prawa Rolnego”.
  4. Le revisioni vanno preparate nel rispetto del criterio di oggettività. Ogni commento critico personale rivolto all’autore è giudicato inopportuno. I revisori sono tenuti a esprimere le loro opinioni in modo chiaro, con gli argomenti di pertinenza.
  5. Ogni contributo sottoposto a revisione deve essere trattato come confidenziale. Non è consentito divulgare l’opera oppure discuterne con persone diverse dai membri della Redazione autorizzati.
  6. Le informazioni confidenziali sono soggette al vincolo di segretezza e non possono essere usate per scopi diversi dal compito di referaggio.


§ 3. Scelta dei revisori

  1. I revisori vengono scelti tra personalità esperte in materia. Qualora, visto l’argomento degli articoli inviati alla rivista, non fosse possibile indicare il revisore, esso potrà essere un membro del Comitato Scientifico, appositamente scelto.
  2. Nel caso di scritti provenienti da autori internazionali viene scelto almeno un revisore internazionale che non sia in nessuna situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’autore.
  3. Qualora il revisore designato non potesse effettuare la revisione dello scritto oppure sa di non poterla effettuare in un tempo breve, è tenuto a informare la Redazione entro 7 giorni dall’invio della richiesta.
  4. La revisione degli articoli è effettuata a titolo gratuito nel rispetto delle presenti regole.


§ 4. Processo di revisione

  1. Gli articoli inviati, una volta ottenuto un giudizio preliminare positivo, vengono sottoposti a revisione da almeno due revisori, i quali non possono essere scelti tra i membri né del Comitato di Redazione né del Consiglio Scientifico della rivista (ad eccezione del 3 punto 1), né tra i docenti assunti dell’istituto che pubblica la rivista. Inoltre i revisori non possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’autore dell’articolo. Per conflitto di interessi si ritengono situazioni di concorrenzialità, collaborazione oppure altre relazioni di carattere personale, finanziario o professionale in cui si potrebbero trovare i revisori nei confronti degli autori oppure delle istituzioni in relazione con il contributo proposto. I revisori dovrebbero avere l’afferenza istituzionale diversa da quella dichiarata dall’autore.
  2. Il revisore è tenuto a comunicare alla Redazione ogni sospetto di importante somiglianza oppure parziale aderenza dei contenuti riscontrati tra il contributo sottoposto a revisione e qualsiasi altro contributo pubblicato e noto al revisore, come anche il sospetto di plagio.
  3. La revisione viene redatta per iscritto. L’esito del referaggio può portare: a) all’accettazione dell’articolo per la pubblicazione, b) all’accettazione subordinata a modifiche migliorative, c) alla non accettazione dell’articolo per la pubblicazione, secondo il modulo di referaggio riportato sotto.
  4. Le indicazioni inviate dai revisori vengono inoltrate agli autori entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse. L’autore, insieme al contributo recante modifiche richieste, fornisce la risposta data in riferimento alle indicazioni ricevute.
  5. Il contributo recante modifiche richieste, inclusa la risposta data in riferimento alle revisioni, è valutato dal direttore della rivista per l’accettazione finale.


§ 5. Accettazione dello scritto per la pubblicazione

  1. Solo gli scritti inediti possono essere accettati per la pubblicazione.
  2. L’articolo viene accettato per la pubblicazione a condizione di essere oggetto di due revisioni con esito positivo. In caso di due revisioni molto diverse tra loro il Comitato di Redazione si riserva il diritto di poter proporre un revisore oppure revisori aggiuntivi e di prendere la decisione finale.
  3. La Redazione accetta per la pubblicazione solo i testi accompagnati da due revisioni positive, nonché ammesse dal Comitato di Redazione.
  4. L’articolo può essere pubblicato a condizione che l’autore introduca le modifiche richieste dai revisori.
  5. Per la pubblicazione, al direttore della rivista spetta la decisione finale di accettare l’articolo accompagnato da due revisioni positive.


§ 6. Generalità dei revisori

  1. La revisione stessa nonché la relativa documentazione sono depositate nell’archivio della Redazione.
  2. La Redazione rende noti i nomi dei revisori nel secondo volume della rivista „Przegląd Prawa Rolnego” e sul relativo sito.